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Risoluzione consensuale e NASpI: quando spetta la disoccupazione

di Alessandra Caraffa - 20/03/2023

NASpI

Licenziamento e scadenza del contratto non sono le uniche modalità di uscita dal lavoro che danno accesso all’indennità di disoccupazione NASpI: anche la risoluzione consensuale del contratto di lavoro può, in alcuni casi, garantire l’accesso alla misura.

La perdita involontaria del lavoro, requisito essenziale per ottenere la NASpI, può quindi verificarsi anche laddove esista un accordo tra dipendente e datore di lavoro. Inizialmente destinata a chi perdeva il lavoro in seguito a licenziamento o scadenza del contratto, la misura ha gradualmente esteso sua la platea di beneficiari: vediamo quindi quali sono oggi i requisiti per accedere alla NASpI e in quali casi la risoluzione consensuale del contratto dà accesso alla nuova indennità di disoccupazione.

NASpI: i nuovi requisiti per accedere

Introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022, l’indennità di disoccupazione NASpI nasce con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti che si trovano ad affrontare la perdita involontaria del posto di lavoro

Requisiti essenziali per accedere alla NASpI sono lo stato di disoccupazione involontaria e il possesso di almeno 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione. Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione è stato abolito a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Inizialmente prevista soltanto nei casi di licenziamento o scadenza del contratto a tempo determinato, la NASpI è stata gradualmente estesa a una più ampia platea di beneficiari, includendo le dimissioni per giusta causa e, in alcuni casi, la risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Tra il 2020 e il 2021, in seguito all’introduzione del divieto di licenziamento per cause economiche in vigore durante la pandemia da Covid-19, l’accesso alla NASpI è stato garantito in via straordinaria anche “nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale (...) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Tale possibilità si è andata progressivamente esaurendo con l’allentarsi del blocco dei licenziamenti, che per alcune imprese è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Dimissioni volontarie e NASpI

Non soltanto le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI. Esistono dei casi specifici in cui le dimissioni volontarie permettono di accedere all’indennità di disoccupazione: è il caso delle lavoratrici che perdono il lavoro a seguito di dimissioni rese durante il periodo tutelato di maternità e dei lavoratori che rassegnano le dimissioni durante il periodo di sospensione della NASpI, nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro duri meno di 6 mesi.

Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha inoltre previsto, a partire dal 15 luglio 2022, la possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione anche per quei lavoratori che si dimettono durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro con una procedura di liquidazione giudiziale, che si intendono presentate per giusta causa.

NASpI e risoluzione consensuale: in quali casi spetta

In caso di risoluzione consensuale del contratto, la NASpI spetta solo in alcuni casi: innanzitutto, come specificato nel decreto che ha introdotto la misura (D. Lgs 4 marzo 2015, n. 22), la NASpI è riconosciuta soltanto “nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 “, e cioè tramite procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Per riassumere, è possibile accedere alla NASpI dopo una risoluzione consensuale:

  • nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act) passa necessariamente per il procedimento di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  • in caso di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui D. Lgs n. 23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
  • a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 Km dalla propria residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.? 

In ogni caso, è bene sapere che la NASpI a seguito a risoluzione consensuale non spetta nel caso in cui il datore di lavoro sia un’azienda con meno di 15 dipendenti, anche laddove intervenuta secondo quanto disposto dalla normativa.

 

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