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Trattamento integrativo: cos’è e quali sono i requisiti

di Alessandra Caraffa - 22/11/2022

Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo è un contributo destinato ai lavoratori dipendenti che viene erogato mensilmente in busta paga, e che ha sostituito il bonus di 80 euro introdotto con la Legge di Stabilità del 2015, il vecchio Bonus Renzi. 

Il trattamento integrativo è una misura finalizzata alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, ed è stato soggetto a diverse modifiche nel corso degli anni. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è e cosa vuol dire trattamento integrativo, a chi spetta, quanto vale e cosa fare nel caso in cui si debba rinunciare al contributo. 

Cos’è il trattamento integrativo

Con l’entrata in vigore del DL n. 18/2020, il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, l’ex Bonus Renzi di 80 euro è stato modificato e ha preso la denominazione di Trattamento Integrativo sui Redditi da lavoro dipendente e assimilati, o TIR. Dal 1 luglio 2020, inoltre, il bonus Irpef, destinato ai lavoratori dipendenti può arrivare a un massimo di 120 euro al mese, fino a un massimo di 1.200 euro annui, in base alla fascia di reddito del beneficiario.

Una delle differenze cruciali tra l’ex Bonus fiscale Renzi e il trattamento integrativo è che quest’ultimo è esteso a diverse categorie di cittadini, come lavoratori atipici e disoccupati: è possibile richiedere il trattamento integrativo in NASpI e in cassa integrazione, ma anche durante stage e borse studio-lavoro. 

Si tratta di una misura che viene anticipata direttamente dal datore di lavoro in busta paga o erogata dall’INPS. Il lavoratore può anche scegliere di recuperare la cifra spettante in sede di dichiarazione dei redditi, sotto forma di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Trattamento integrativo 2022, quando arriva e le novità

Già modificata nel 2020, la misura volta all’abbassamento del cuneo fiscale subirà con ogni probabilità ulteriori modifiche nel corso dei prossimi mesi. Attualmente è allo studio del Governo un pacchetto di misure che potrebbe modificare sensibilmente lo scenario per il 2023: tra queste, la possibilità per i lavoratori con redditi compresi tra i 15mila e i 30mila euro di beneficiare di un vantaggio netto compreso tra i 24 e i 45 euro al mese, distribuito su 13 mensilità. 

Ma come funziona il trattamento integrativo 2022, o Bonus Irpef 2021? Allo stato attuale, l’erogazione dell’ex bonus fiscale avviene senza necessità di farne richiesta: il trattamento integrativo in busta paga viene ricevuto automaticamente su base mensile dai lavoratori che ne hanno diritto. L’erogazione avviene mensilmente anche per tutti coloro che ricevono il pagamento dall’INPS, dai disoccupati ai lavoratori in cassa integrazione. 

Trattamento integrativo: a chi spetta

Il trattamento integrativo spetta ai lavoratori dipendenti che rientrano in una determinata fascia di reddito. Inizialmente destinata a redditi fino a 40.000 euro, la misura ha subito una profonda ristrutturazione con la Legge di Bilancio n. 234/2021

Dal 1° gennaio 2022 sono cambiati gli scaglioni di reddito che regolano l’applicazione della misura, mentre sono rimaste invariate le categorie beneficiarie del bonus fiscale e le regole per il conguaglio. Hanno attualmente diritto al Trattamento Integrativo sui Redditi, o TIR:

  • i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato;
  • i soci lavoratori delle cooperative;
  • i lavoratori atipici e con contratto co. co. co.;
  • gli stagisti e i borsisti;
  • i lavoratori socialmente utili;
  • i disoccupati percettori di indennità mensile di disoccupazione NASpI;
  • i lavoratori in cassa integrazione.

Tra i requisiti fondamentali per poter beneficiare del TIR, abbiamo visto, c’è quello reddituale: a partire dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo spetta come “regola base” soltanto ai lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro, mentre resiste una particolare deroga “in caso di incapienza” per i redditi fino a 28.000 euro l’anno. 

Come si calcola il trattamento integrativo

L’effettiva spettanza del trattamento integrativo viene calcolata sulla base della previsione del reddito, e cioè simulando il reddito annuale del lavoratore (moltiplicando quello mensile per le 12, 13 o 14 mensilità di paga). 

Lo scenario cambia in base agli scaglioni di reddito: i lavoratori con reddito fino a 15.000 euro annui hanno diritto all’erogazione dell’intero trattamento integrativo, pari a 1.200 euro l’anno, riconosciuto in quote giornaliere (perciò nei mesi di 31 giorni vengono accreditati 101,92 euro mentre nelle mensilità da 30 giorni il contributo è di 98,63 euro).

Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, invece, il calcolo dell’ammontare del TIR prende in considerazione il reddito complessivo ai fini Irpef, quindi anche i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati. 

In ogni caso, l’importo del trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra le diverse detrazioni previste dal Modello 730 e l’imposta lorda dovuta dal contribuente: requisito fondamentale per beneficiare del trattamento integrativo è che la somma delle varie detrazioni superi l’imposta lorda annuale di almeno 1.200 euro, che è appunto la cifra massima coperta dal contributo.

Nel corso dell’anno, però, il reddito reale può discostarsi da quello risultante dalla simulazione, motivo per cui può capitare che, in sede di conguaglio fiscale, risulti corrisposto un trattamento integrativo superiore o inferiore a quello realmente spettante.

La restituzione del trattamento integrativo non spettante

Quella di dover restituire l’intero trattamento integrativo a conguaglio, in sede di dichiarazione dei redditi, è una circostanza che può mettere in difficoltà il contribuente: per questo motivo, se non si ha la completa certezza di rientrare nei limiti indicati sopra è sempre consigliato decidere di non incassare il contributo fiscale su base mensile.

Nel caso in cui si abbia diritto al contributo, infatti, si può recuperare quanto spettante del trattamento integrativo nel 730, sotto forma di rimborso che viene erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle Entrate alla fine dell’anno.

I lavoratori che svolgono più di un’attività lavorativa, e che non possono avere la certezza di rientrare tra i beneficiari del TIR per tutte le mensilità dell’anno, possono quindi optare per la rinuncia tout court o per il rinvio a conguaglio tramite la compilazione di un modulo di rinuncia al trattamento integrativo. Questo, generalmente fornito dal datore di lavoro, in mancanza di sostituto d’imposta può essere compilato sul portale dell’INPS, accedendo alla propria area riservata tramite SPID.

 

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