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Bonus disoccupati 2024: cos’è e come richiederlo
di Alessandra Caraffa - 29/05/2024
Tra le diverse forme di sostegno previste in Italia per coloro che perdono il lavoro c’è anche il Sostegno al Reddito, noto anche come Bonus SaR, dedicato ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (un tempo conosciuti come interinali).
Il Bonus SaR è erogato dall’ente di somministrazione Formatemp, e corrisponde a un’indennità che arriva fino a 1000 euro. Vediamo quindi più nel dettaglio cos’è il Bonus disoccupati, a chi spetta e come fare domanda.
Bonus disoccupati 1000 euro: cos’è e a chi spetta
Il Sostegno al Reddito SaR, conosciuto anche come Bonus disoccupati, è una misura di sostegno erogata a favore dei lavoratori che hanno avuto un contratto in somministrazione a tempo determinato o indeterminato e che si trovano disoccupati.
Si tratta di una prestazione che viene erogata dall’ente bilaterale di somministrazione Formatemp, che spetta agli ex interinali, ovvero a quei lavoratori assunti dalle Agenzie per il lavoro per lavorare presso altre aziende, che perdono involontariamente l’occupazione.
Il Sostegno al Reddito Formatemp è compatibile con l’indennità NASpI, nella misura in cui il lavoratore dispone dei requisiti per l’accesso ad entrambe le misure.
Bonus SaR 2024: i requisiti
Per ottenere il Bonus SaR da 1.000 euro è necessario disporre di uno dei seguenti requisiti:
- essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi dalla data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione. Per i lavoratori con contratto part-time verticale, part-time misto o con Monte Ore Garantito (MOG), è necessario aver maturato 440 ore lavorate;
- essere disoccupati da almeno 45 giorni ed aver concluso la procedura di Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) presso l’Agenzia per il lavoro.
Esiste anche la possibilità di ottenere il bonus in forma ridotta, con un importo pari a 780 euro (al netto delle imposte). I requisiti di accesso, in questo caso, sono i seguenti:
- essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate) negli ultimi 12 mesi dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro.
È bene sapere che rientrano nel computo dei giorni lavorati anche i periodi di malattia, maternità, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Sono da calcolare anche i permessi previsti dalla Legge n. 104/92, i permessi per donazione sangue, i permessi sindacali e i periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL).
Bonus Sar: domanda
La domanda per l’accesso al Bonus SaR deve essere presentata esclusivamente online, sul sito di Formatemp, utilizzando l’apposita procedura. È possibile fare riferimento agli sportelli sindacali di categoria (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp) presenti sul territorio oppure inviare la richiesta in autonomia.
Per farlo, è necessario registrarsi alla piattaforma FTWeb e compilare tutti i campi richiesti, inserendo anche gli allegati necessari alla pratica. Bisogna poi stampare il modulo, firmarlo e caricarlo di nuovo sulla piattaforma nella sezione “Firma della domanda”.
La domanda può essere inviata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro: una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, infatti, il beneficiario deve attendere almeno altri 60 giorni prima di presentare la domanda.
Nell’arco dei 45 giorni di disoccupazione, il beneficiario non può sottoscrivere nuovi contratti di lavoro, pena la sospensione o revoca del bonus.
Domanda Bonus 1000 disoccupati: quali documenti servono?
Nel corso della procedura telematica di richiesta del Bonus SaR, viene richiesto di caricare i seguenti documenti:
- documento d’identità del richiedente e codice fiscale (oppure la CIE, che assolve entrambi gli obblighi);
- copia delle buste paga attestanti l’anzianità lavorativa e il numero delle giornate lavorate (la busta paga della cessazione è obbligatoria);
- estratto contributivo emesso dall’INPS attestante i 45 giorni di disoccupazione (il documento deve essere emesso a partire dal 106° giorno dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro);
- eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità (se l’evento sospensivo termina dopo la fine del contratto, è necessario fornire la documentazione attestante la fine dell’evento);
- documento bancario contenente IBAN e titolarità del conto corrente;
- in caso di dimissioni volontarie per giusta causa, va allegata la documentazione rilasciata dall’INPS attestante il riconoscimento della NASpI.
Tali documenti vanno caricati sulla piattaforma in formato immagine o PDF. Se la domanda non viene considerata “improcedibile” (cosa che avviene per esempio quando viene inviata priva di firma autografa o al di fuori dei termini stabiliti), il lavoratore a cui non viene riconosciuto il bonus può fare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’esito. Il ricorso, adeguatamente motivato e firmato, deve essere inviato, esclusivamente via PEC, all’indirizzo [email protected].