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Detrazione del canone di affitto nel 730: la guida

di Alessandra Caraffa - 13/09/2021

Canone affitto

Anche nel 2021 è possibile portare in detrazione il canone di affitto in sede di dichiarazione dei redditi. Non vi sono differenze sostanziali né per quanto riguarda i beneficiari, né per quanto concerne le modalità di richiesta.

Il rimborso Irpef del 19% si può richiedere per l’affitto sostenuto nell’anno precedente quello della dichiarazione per l’abitazione principale: esistono cinque specifiche casistiche di detrazione da 730 del canone di locazione, dipendenti perlopiù dal reddito del richiedente e dal tipo di contratto di affitto.

Detrazione Irpef del canone di affitto: a chi spetta

Sono diversi i casi in cui i contribuenti italiani possono richiedere il rimborso Irpef per l’affitto dell’abitazione principale. A chi spetta dunque questa forma di detrazione fiscale? 

  • inquilini a basso reddito;
  • inquilini a basso reddito conduttori di contratti a canone concordato;
  • giovani tra i 20 e i 30 anni che vivono in affitto;
  • studenti universitari fuori sede;
  • lavoratori che trasferiscono la propria residenza ad almeno 100 km dal comune di partenza.

Vedremo poi nel dettaglio come scaricare l’affitto nei due casi che trovano maggiore diffusione, ovverosia quello degli inquilini a basso reddito e quello relativo alle agevolazioni fiscali per studenti e giovani sotto i 30 anni.

Per quanto riguarda i lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi professionali, esistono diversi requisiti da rispettare per poter usufruire del rimborso 730 sull’affitto. 

Innanzitutto, è fondamentale disporre di un contratto di lavoratore dipendente. Inoltre, come specificato sopra, il trasferimento deve avvenire ad almeno 100 km di distanza dal Comune di provenienza. 

Il trasferimento del lavoratore, poi, deve essere avvenuto nei tre anni precedenti la dichiarazione: le agevolazioni fiscali sull’affitto, infatti, spettano per i primi tre anni dal trasferimento per motivi di lavoro. 

Al lavoratore che si trasferisca secondo le modalità di cui sopra, spetta un rimborso di  991,60 per i redditi annui inferiori ai 15.493,72 euro. Se i redditi totali sono invece compresi tra 15.493,72 e 30.987,41 euro si può ottenere un rimborso di  495,70 euro.

La detrazione dell’affitto nel 730 senza residenza è invece argomento complesso: basti sapere che, almeno per quanto riguarda gli inquilini a basso reddito, è sufficiente documentare che il contratto per cui si richiede il rimborso sia relativo all’abitazione principale del richiedente.

La detrazione dell’affitto per gli inquilini a basso reddito

Il primo caso in cui è possibile scaricare l’affitto nel 730 è quello che riguarda gli inquilini a basso reddito. Laddove il contribuente infatti non possa contare su un reddito superiore ai 30mila euro l’anno, sono previsti dei rimborsi forfettari a coprire le spese sostenute per l’affitto dell’abitazione principale.

Nello specifico, è possibile beneficiare di una detrazione:

  • di 300 euro, per chi ha un reddito complessivo inferiore ai 15.493,71 euro;
  • di 150 euro, se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Tale misura è relativa ai contratti stipulati, o rinnovati, ai sensi della Legge 431, 31 Dicembre 1998, ma si può usufruire della detrazione Irpef sul canone di affitto anche nel caso in cui il contratto e l’eventuale rinnovo siano precedenti all’anno di entrata in vigore di suddetta legge. 

Come è facilmente intuibile, per i contribuenti i cui redditi complessivi superino i 30.987,41 euro annui non è prevista alcuna detrazione che risponda a questa prima casistica.

Nel caso di contratti a canone concordato, o con cedolare secca al 10%, il rimborso sale:

  • a 495,80 euro, per i redditi inferiori a 15.493,71 euro annui;
  • a 247,90 euro per chi può invece contare su un reddito complessivo annuo compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Per richiedere il rimborso forfettario sul canone d’affitto, è necessario presentare in sede di dichiarazione dei redditi il contratto di affitto e la documentazione attestante la corretta registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate.

E’ importante sapere che tale forma di agevolazione fiscale spetta anche agli inquilini di alloggio sociale, purché titolari del contratto di affitto. La detrazione dell’affitto nel 730 sulle case popolari segue lo stesso iter di quello di cui sopra, senza particolari specifiche.

La detrazione dell’affitto per i giovani 

Sono previsti altri due casi di rimborso Irpef sul canone d’affitto, destinati ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni e agli studenti universitari fuori sede. Particolarmente interessante è la prassi destinata agli studenti fuori sede, l‘unica, tra quelle previste dalla Legge, ad essere completamente indipendente dal fattore reddituale.

Il rimborso copre il 19% del canone annuo, fino a un massimo di 2.633 euro di affitto: la cifra del rimborso sarà quindi dipendente esclusivamente dall’importo del canone annuo di locazione.

Il rimborso massimo che può essere ottenuto da uno studente universitario fuori sede coincide dunque con 500,17 euro.

Ma quali sono i requisiti per scaricare l’affitto dell’abitazione universitaria? 

  • Nel contratto di affitto deve essere specificato che la locazione avviene per motivi legati alla frequenza dell’università - non sono coperti master, corsi di specializzazione e dottorati; 
  • L’abitazione per cui si richiede l’agevolazione deve essere situata nello stesso Comune della sede universitaria, ed almeno a 100 Km da quello di provenienza dello studente (50 Km se zona montana o svantaggiata).

Non sono contemplati i contratti di sublocazione, mentre è assolutamente previsto che a scaricare l’affitto per conto dello studente sia un genitore, qualora il figlio risultasse a carico.

L’agevolazione fiscale sull’abitazione degli studenti universitari si applica anche a contratti di ospitalità con enti come le agenzie per il diritto allo studio o i collegi universitari legalmente riconosciuti.

Per quanto riguarda i contratti di locazione stipulati da giovani under 30, invece, torna il riferimento al reddito annuo complessivo. In questo caso è prevista in questo caso un’unica misura di contributo: si tratta di un rimborso forfettario di 991,60 euro, che spetta per i primi tre anni di conduzione del contratto a chi percepisce un reddito inferiore a 15.493,71 euro.

Ti ricordiamo che il termine ultimo per poter presentare la dichiarazione dei redditi (Modello 730) relativa all'anno di imposta 2020 è fissato al 30 settembre 2021.

 

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