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ISEE per Reddito di Cittadinanza: Cosa Cambia con la Nuova Normativa 

di Shaun De Lucia - 11/02/2020

Il reddito di cittadinanza è stato confermato nella Legge di bilancio 2020, entrata in vigore il 1° Gennaio scorso.  

Anche per l’anno in corso, si potrà fare richiesta per beneficiare di tale misura, telematicamente, attraverso ad esempio il sito dedicato (www.redditodicittadinanza.gov) o dopo il quinto giorno di ogni mese presso gli uffici postali. Prima di procedere ad inoltrare la richiesta è necessario però aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE .

Vediamo insieme in che modo l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Crescita ha modificato l’accesso al Reddito di Cittadinanza. Attenzione però, perché chi ha usufruito della misura nel 2019, e non ha rinnovato l’ISEE entro il 31 Gennaio di quest’anno, non percepirà il Reddito di cittadinanza nel mese di Febbraio - fino all’invio della nuova DSU.

ISEE per il Reddito di Cittadinanza: i Requisiti per il 2020

Per poter richiedere il reddito di cittadinanza è necessario avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore ai 9.360 euro annui e rispondere a una serie di requisiti economici o relativi alla proprietà elencati nel sito dedicato.  Ricordiamo che di tale misura possono beneficiare:

  • Cittadini italiani o di un Paese membro dell’Unione Europea;
  • Cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, o apolidi in possesso di analogo permesso;
  • Cittadini di Paesi terzi titolari del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente, e familiari di un cittadino dell’Unione Europea;
  • Titolari di protezione internazionale.

È inoltre necessario essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Con la conversione in legge del Decreto crescita 2019, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre dello stesso anno, cambiano i parametri che permettono l’accesso al Reddito di Cittadinanza. In particolare, vengono modificati i periodi di riferimento per il calcolo dell’ISEE, mentre si rende più agevole la presentazione dell’ISEE corrente, ovvero la fotografia della situazione reddituale e patrimoniale di una famiglia in un dato momento.

Il Decreto Crescita ha modificato il comma 4 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 147/2017, secondo il quale per il calcolo dell’ISEE andavano considerati i patrimoni e i redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione del modello. 

La normativa attuale prevede invece che il cittadino possa scegliere a quale degli ultimi due anni riferirsi. In questo modo si punta a risolvere i problemi per i cittadini che hanno perso il lavoro nel corso dell’anno precedente alla presentazione della domanda, per i quali non era possibile ricevere il Reddito di cittadinanza.

ISEE Corrente per Reddito di Cittadinanza: Condizioni e Validità

La norma introdotta stabilisce che i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono presentare l’ISEE corrente qualora si trovino in una delle due seguenti condizioni:

  • Variazione delle condizioni occupazionali;
  • Variazione superiore al 25% della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in precedenza.

Pertanto i due requisiti, fino ad oggi considerati cumulativi, con la nuova norma diventano alternativi, permettendo così l’accesso al Reddito di cittadinanza anche a chi ha appena perso il lavoro. 

La valutazione delle domande sulla base del reddito corrente permetterà ai disoccupati in situazioni particolari, quindi anche se beneficiari di sussidi o disoccupati da oltre 18 mesi, di ottenere il Reddito di cittadinanza.
Viene inoltre introdotta  la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui almeno per un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. 

In quest’ultima ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi, o degli ultimi due mesi (moltiplicati per sei), alla pari con quanto già avviene nell’ipotesi di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il Decreto Crescita ha poi modificato il periodo di validità dell’ISEE corrente, estendendolo da due mesi a sei mesi a partire dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, sarà necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza nel caso in cui, durante il periodo di validità, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente del nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tali casi è previsto che l’ISEE corrente debba essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Dichiarazione Sostitutiva Unica per ISEE: il Modello Precompilato

A partire dal 1° Gennaio 2020 è possibile avvalersi della Dsu precompilata dall’Inps, alla quale avranno accesso le famiglie che nel triennio 2016-2018 hanno presentato una Dsu ai fini ISEE. È sufficiente andare alla sezione “Prestazioni e servizi” del Portale INPS, seguendo il percorso “Tutti i servizi”, scegliere la lettera “i” e infine la voce “ISEE precompilato”. 

La sezione dedicata del sito dell’INPS prevede anche tre tutorial esplicativi sull’acquisizione della DSU precompilata e sulle operazioni necessarie per visualizzare i dati e per completare la dichiarazione.
Per accedere alla propria DSU bisogna inserire la composizione del nucleo familiare, indicando alcuni elementi che verranno poi verificati dall’INPS. 

I dati inseriti automaticamente nella DSU precompilata sono invece ricavati dalle informazioni presenti negli archivi di INPS, Anagrafe tributaria e Catasto:

  • redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
  • trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
  • patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e, g, h dell’articolo 5 del DPCM 159/2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
  • patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
  • canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

È previsto che la DSU precompilata possa essere controllata e modificata in un secondo momento, attraverso ad esempio l’inserimento di dati aggiuntivi. Le uniche voci che non possono essere tuttavia modificate successivamente sono quelle relative ai trattamenti INPS e redditi dichiarati con 730 o Modello Redditi.

I cittadini che nello scorso anno hanno beneficiato di tale misura erano tenuti, per poter continuare a fruirne con regolarità, al rinnovo dell’ISEE - in scadenza per tutti al 31 Dicembre - entro il 31 Gennaio. 

Chi non fosse riuscito a rinnovare l’ISEE entro tale data avrà l’erogazione del reddito di cittadinanza sospesa fino all’invio della DSU. È previsto però che tale mensilità, una volta consegnata la documentazione necessaria, venga corrisposta al beneficiario entro i termini di legge.

Un’alternativa rapida ed economica ai metodi appena citati è quella dell’inoltro telematico della domanda tramite il servizio messo a disposizione da Patronato.

ISEE Reddito Cittadinanza 2020: Cosa Cambia


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