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Ricostituzione pensione per contributi pregressi

Ricostituzione della pensione: che cos’è

Per ricostituzione della pensione si intende una variazione dell’importo della pensione determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa.

Sulla base dell’art. 5 del D.P.R. n. 488/1968, che disciplina attualmente l’accreditamento di tale contribuzione, ha il lavoratore è indenne da ritardi dei datori di lavoro nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi ed è tutelato da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l’accreditamento dei contributi figurativi.

In aggiunta, questa norma consente di valutare i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Il pagamento delle differenze dovute sulle rate già maturate e riscosse viene sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale.

La normativa precedente prevedeva la ricostituzione dalla decorrenza originaria solamente per contribuzione accreditabile d’ufficio (versamenti volontari, DS, TBC, contributi agricoli); nel caso della contribuzione accreditabile a domanda (servizio militare, tessere, malattie), invece, la ricostituzione aveva effetto dalla decorrenza originaria, in caso di presentazione del documento entro il primo pagamento della pensione in prima assegnazione oppure dal primo giorno del mese successivo alla presentazione del documento (nel caso in cui il documento venisse presentato successivamente al primo pagamento).

Con l’art. 5 è stato equiparato il trattamento della contribuzione accreditabile d’ufficio a quello per contribuzione accreditabile a domanda. Di conseguenza, a partire dall’1.5.1968, la pensione è riliquidata con effetto dalla decorrenza originaria; da questa data spettavano gli arretrati nei limiti della prescrizione decennale. Si tenga presente, tuttavia, che sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 488/1968, la ricostituzione per contribuzione accreditabile a domanda dava diritto agli arretrati solo per i periodi dall’1.5.1968 in poi.

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, si basa su questi presupposti:

  • accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
  • esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
  • modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

Dati questi presupposti, la pensione verrà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria.

Se in occasione della domanda di ricostituzione dovessero essere esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, potrebbe verificarsi la perdita del diritto alla prestazione.

Le ricostituzioni si effettuano sia d’ufficio che a domanda, considerato che la domanda di pensione precostituisce per il pensionato il diritto ad avere la pensione calcolata in base a tutti i contributi versati, accreditati o dovuti, che precedono la decorrenza originaria della pensione (collocazione temporale).

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