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Quota 100: come funziona, chi ne ha diritto e come richiederla

di Alessandra Caraffa - 03/06/2020

Quota 100 è una misura approvata il 28 Gennaio dello scorso anno attraverso il decreto 4/2019, poi convertito nella legge 26/2019, che consente di andare in pensione ai lavoratori che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, abbiano maturato almeno 38 anni di contributi ed un’età di almeno 62 anni. 

Le uniche categorie escluse da Quota 100 sono gli appartenenti alle forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia Penitenziaria, il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il personale della Guardia di Finanza.

La misura, come spiegato anche dall’Inps nella circolare del 29 Gennaio 2019, sarà valida con certezza soltanto fino al 2021: con la finanziaria del 2022 potrà essere confermata, modificata, abolita oppure sostituita da altra norma.

Pertanto, per le persone che ne hanno diritto potrebbero essere gli ultimi mesi per anticipare l’uscita dal lavoro attraverso questa misura. Si potrebbe credere che aderire alla misura di pensione anticipata Quota 100 convenga indistintamente a tutti; non è così, motivo per cui è sempre consigliabile analizzare bene la propria situazione contributiva prima di prendere una decisione in tal senso. 

Quota 100: come si calcola e quali contributi sono validi

Innanzitutto è bene sapere che - sebbene la misura non preveda penalizzazioni sull’ammontare dell’assegno - il ricorso a Quota 100 comporta comunque una riduzione della pensione, in virtù di un montante contributivo più basso rispetto a quello che si sarebbe raggiunto con la pensione di vecchiaia. 

La penalizzazione dipende principalmente dall’età anagrafica dell’interessato  e dagli anni di retribuzione. Ovviamente, più si anticipa la pensione e maggiore sarà la riduzione dell’assegno, per una diminuzione che può andare dal 9% al 28%.

Pertanto, anche se il ricorso alla pensione anticipata è sempre un’opzione affascinante, è comunque necessario conoscere bene le caratteristiche di Quota 100, a partire da requisiti e funzionamento, per poterne valutare l’impatto sulla propria situazione.

Dobbiamo prima di tutto considerare che, sebbene nei 38 anni richiesti vadano conteggiati tutti i contributi (effettivi, accreditati, figurativi, da riscatto etc.), la norma specifica che almeno 35 debbano essere di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità. Sono dunque esclusi contributivi figurativi che non concorrono alla maturazione della pensione, come malattia e sussidio di disoccupazione.

Il requisito contributivo può essere soddisfatto accumulando tutti - e per intero - i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps. Si può cioè usufruire del cumulo gratuito e far convogliare le diverse casse in cui si sono versati i contributi in un’unica cassa, utile ai fini pensionistici.

Ad esempio, se si ha un’anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1999 al 2019, e un’anzianità contributiva presso la Gestione Separata dal 2012 al 2019, la prima varrà fino al 2013, mentre la seconda dal 2013 al 2019.

Come viene calcolata la pensione con Quota 100? Dipende tutto dal periodo in cui i contributi sono stati maturati. Viene infatti mantenuto il calcolo retributivo nei casi in cui l’anzianità contributiva sia pari ad almeno 18 anni al 31 Dicembre 1995, mentre si ricorre al calcolo misto qualora tale periodo sia inferiore. 

Nei casi in cui la contribuzione si riferisca interamente al periodo successivo la data del 31 Dicembre 1995, la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo.

Infine, è necessario fare chiarezza sul sistema delle finestre stabilito con Quota 100, secondo cui è previsto un periodo di attesa tra la maturazione del requisito assicurativo e la decorrenza della pensione effettiva. Tale periodo è pari a tre mesi per i dipendenti del settore privato, mentre è di sei mesi per quelli del settore pubblico.

 Quota 100: non cumulabilità dei redditi da lavoro

La valutazione sulla convenienza del ricorso alla pensione anticipata Quota 100 non può prescindere poi dall’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. 

La norma infatti non permette la prosecuzione del lavoro dipendente, ma non nega quella del lavoro autonomo, per cui resta vigente il versamento dei contributi obbligatori previsti presso la relativa gestione.

In questo ambito, si considerano solo i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili all’attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

La pensione anticipata Quota 100 è invece cumulabile con i redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro annui.

Altre eccezioni sono state rese note dall’Inps attraverso la circolare 117/2019, la quale ha chiarito che i seguenti redditi non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

  • Indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
  • Redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, partecipazioni ad utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;
  • Compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
  • Indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • Indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • Indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
  • Indennità sostitutiva del preavviso; 
  • Redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • Indennità percepite per le trasferte e missioni fuori dal territorio comunale, rimborsi per spese di viaggio e trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

È previsto che l’assenza o meno di redditi non cumulabili debba essere dichiarata dal soggetto che richiede la pensione anticipata con Quota 100 attraverso la compilazione dell’apposito modello AP140. 

Qualora invece il soggetto sia già titolare di pensione Quota 100 e nell’anno precedente abbia percepito redditi inculumabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione, l’assenza di redditi va dichiarata attraverso il modello AP139.

Ulteriori controlli verranno svolti dall’Inps attraverso i dati reddituali forniti dall’Agenzia delle Entrate e tramite verifiche presso le banche disponibili.

È inoltre possibile, ai fini del calcolo della pensione anticipata Quota 100, valutare i periodi di lavoro all’estero. In tal senso la norma prevede che i contributi:

  • Non coincidano, a livello temporale, con i periodi assicurativi maturati in Italia;
  • Siano stati versati in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea in materia di sicurezza sociale, o in paesi extracomunitari con cui l’Italia abbia in vigore delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. 

In questi casi, la totalizzazione è consentita a condizione che il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea, pari a 52 settimane, o dalle singole convenzioni risulti perfezionato in Italia.

Quota 100: quando conviene e come richiederla 

Possiamo concludere quindi che la possibilità di ricorrere alla pensione anticipata Quota 100, e insieme la convenienza di tale misura, non possa prescindere da un’attenta valutazione della propria situazione. Per avere le idee chiare, sarà sufficiente richiedere l’estratto contributivo, il documento che elenca tutti i versamenti effettuati all’Inps in favore del lavoratore.

Attraverso l’estratto contributivo sarà infatti possibile verificare i contributi utili sia al ricorso della pensione anticipata Quota 100 sia al calcolo della pensione, e quindi valutare la convenienza di tale possibilità.

Ricordiamo che l’estratto contributivo si può richiedere, comodamente online, su patronato.com.

Per perfezionare la richiesta della pensione anticipata Quota 100, sarà invece necessario rivolgersi a Caf o Patronati, al vostro commercialista oppure a un intermediario autorizzato; se si dispone di SPID, invece, si può inoltrare la domanda dal sito dell’Inps, attraverso il servizio telematico “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”.

Quota 100: come funziona, chi ne ha diritto e come richiederla