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Riduzione del canone di locazione, come fare?
di Luca Scuriatti - 14/04/2020
Molte persone hanno scritto per chiedere quali fossero le procedure in questo momento, per la comunicazione della riduzione dei canoni di locazione all'Agenzia delle Entrate.
La differenza rispetto alla via ordinaria (che è sempre stata consentita), è che questa volta si può utilizzare la semplice email della filiale presso la quale è stata effettuata la prima registrazione, oppure la pec (per Roma è quella dell'agenzia delle entrate RM2 per le altre città si trova sul sito ADE), dove si deve specificare in quale filiale sia stata effettuata la prima registrazione.
Per comodità il link alle pec dell'agenzia delle entrate
La differenza rispetto alla via ordinaria (che è sempre stata consentita), è che questa volta si può utilizzare la semplice email della filiale presso la quale è stata effettuata la prima registrazione, oppure la pec (per Roma è quella dell'agenzia delle entrate RM2 per le altre città si trova sul sito ADE), dove si deve specificare in quale filiale sia stata effettuata la prima registrazione.
Per comodità il link alle pec dell'agenzia delle entrate
Nell'email o pec, si dovrà allegare:
1. la copia della scrittura tra le parti firmata (anche in copia), ove si dovranno evidenziare le motivazioni ed il periodo della riduzione dei canoni;
2. il documento d'identità delle parti;
2. il documento d'identità delle parti;
3. il modello 69 e la dichiarazione sostitutiva (entrambe da scaricare sul sito dell'Agenzia delle Entrate) inserendo 2 dichiarazioni:
a) che i documenti inviati sono fedeli all'originale;
b) che le parti si impegnano, appena terminata l'emergenza, a presentare all'ufficio di competenza la suddetta pratica.
b) che le parti si impegnano, appena terminata l'emergenza, a presentare all'ufficio di competenza la suddetta pratica.
E' evidente come un contratto di locazione sia un atto tra privati e valido indipendentemente dalla registrazione, qualora sottoscritto secondo le modalità previste dall'art 1321 del c.c. e della l. 392/78.
Sta di fatto che, mentre il conduttore avrà convenienza a registrare la rinegoziazione per evitare accertamenti fiscali non corrispondendo più i versamenti al locatore al contratto registrato, lo stesso locatore avrà l'obbligo di presentare la comunicazione integrata con il mod. 69, (senza costi previsti) per non vedersi addebitate imposte maggiorate per la quota dei canoni non percepiti.