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Pensioni di anzianità, di vecchiaia e anticipate: le novità del 2020

di Alessandra Caraffa - 31/03/2020

La circolare INPS n.19 del 7 Febbraio 2020 definisce le nuove direttive in merito ai requisiti di età e contributivi che regolano l’accesso alle pensioni di anzianità. 

Come specificato in capo alla circolare, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici - adeguati alla speranza di vita - non cambieranno a decorrere dal 1 Gennaio 2021: l’età pensionabile, in breve, non aumenta. 

Vediamo quali sono i requisiti per l’accesso alle pensioni di anzianità, di vecchiaia e alla cosiddetta pensione anticipata secondo le nuove disposizioni dell’INPS.

Pensione di anzianità, di vecchiaia o anticipata? Le differenze

Quando si parla di pensione, s’intende generalmente e nella grande parte dei casi la pensione di anzianità, ovverosia la misura pensionistica cui si accede tramite il requisito dell’età anagrafica. Il sistema pensionistico oggi vigente, però, è piuttosto complesso: andranno quindi distinte la pensione di vecchiaia, quella di anzianità e le varie forme di pensione anticipata.

  • la pensione di vecchiaia dipende in maniera stringente dalla maturazione del requisito anagrafico: l’età pensionabile per il 2020 resta la medesima indicata per il 2019, che coincide con 67 anni. Il requisito contributivo richiesto per l’accesso a tale forma pensionistica è di 20 anni: sono considerati validi i contributi da lavoro, quelli da riscatto, i contributi figurativi e i versamenti volontari.  
  • la pensione di anzianità non esiste più, formalmente, dalla riforma Monti-Fornero; era pensata per permettere al lavoratore che avesse maturato una certa anzianità contributiva di andare in pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile. È pertanto stata sostituita, in termini pragmatici, dalla cosiddetta pensione anticipata.
  • la pensione anticipata permette dunque di accedere al trattamento pensionistico sulla base non dell’età anagrafica ma del perfezionamento di un requisito di natura contributiva, anche prima del raggiungimento dei 67 anni di età. 

A partire dal 1 Gennaio 2019, spetta ai lavoratori autonomi con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e alle lavoratrici donne con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione alle spalle. 

La normativa per l’accesso alla pensione anticipata, regolata dalla riforma Monti-Fornero, comprende delle misure peculiari ben note, come Quota 100 e Opzione Donna. 

Pensione di vecchiaia: i requisiti 

L’età pensionabile, come anticipato sopra, rimarrà invariata a 67 anni, con le eccezioni vigenti per le attività considerate gravose e per i lavoratori che abbiano versato il primo contributo dopo il 1 Gennaio 1996. 

Come per lo scorso anno, i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla gestione separata dell’INPS che abbiano svolto attività gravose raggiungono il requisito anagrafico a 66 anni e 7 mesi, a fronte di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e di una pensione maturata pari almeno a 689,75 euro mensili. 

Per chi abbia versato invece i propri contributi soltanto a partire dal 1996, il requisito d’accesso alla pensione con almeno 5 anni di contribuzione è fissato a 71 anni: sono qui esclusi dal computo generale i contributi figurativi, ovvero quelli versati in caso di disoccupazione, riscatto o malattia.

Il caso dei lavoratori cosiddetti “contributivi puri” è da studiare più nel dettaglio: per i lavoratori il cui primo versamento sia successivo alla riforma Dini del 1996, l’accessibilità alla pensione per il 2020 è data dal cumulo di tre requisiti:

  • anagrafico: individuato appunto in 71 anni di età;
  • contributivo: il lavoratore deve aver maturato almeno 5 anni di contributi non figurativi;
  • sociale: il lavoratore deve aver maturato una pensione di importo superiore a 689,75 euro, che corrisponde a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (equivalente a 459,83€ mensili).

Il requisito sociale è aggirabile soltanto al compimento dei 71 anni di età, laddove si acquisisce il diritto alla pensione a prescindere dall’importo maturato con il sistema contributivo. 

Resta inalterato il requisito d’età anche per il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Per i lavoratori in divisa, il requisito anagrafico resta fissato tra i 60 ed i 65 anni, in base a funzione e grado ricoperti, e quello contributivo a 20 anni di anzianità.

Restano salve anche le eccezioni accordate ai lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico, che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia tra i 47 ed i 65 anni.

Per quanto riguarda le pensioni acquisite per totalizzazione - ovverosia quelle dei lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e decidono di cumulare in un’unica prestazione pensionistica - il requisito anagrafico sale dai 65 ai 66 anni.

Pensione anticipata: i requisiti per il 2020

La pensione di anzianità fa riferimento alla maturazione di un’anzianità non anagrafica, bensì contributiva, da parte del lavoratore. Come accennato, è stata sostituita dalla riforma Monti-Fornero con la formula della pensione anticipata. Non è necessario, infatti, a fronte di una determinata anzianità contributiva, aver maturato anche una anzianità anagrafica.

 I requisiti di accesso alla pensione di anzianità per il biennio 2021-22 sono i seguenti:

  • maturazione di un'anzianità contributiva di 41 anni, a prescindere dall’età;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, solo se questa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 ed in presenza di un’età di almeno 54 anni;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva di 35 anni a fronte di almeno 58 anni di età.

Per chi fa richiesta di pensione in regime di totalizzazione, il requisito di anzianità contributiva è fissato a 41 anni; non sono utili ai fini del calcolo i contributi figurativi.

Resta invariato fino al 2026  il requisito contributivo per il pensionamento dei lavoratori cosiddetti precoci, ovvero che abbiano maturato almeno un anno di contributi entro il compimento del 19esimo anno di età: il limite è stabilito in 41 anni di contributi.

Per chi può ancora usufruire del sistema per quote, tutto resta invariato: per i lavoratori dipendenti si dovrà raggiungere quota 98 (sommando anni di età e di contribuzione), mentre per gli autonomi iscritti all’INPS resta il requisito della quota 99.   

Sono stati introdotti - tra il 2004 ed oggi - anche due ulteriori possibilità di pensionamento anticipato:

  • Opzione donna: introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04), consente alle donne di andare in pensione con calcolo interamente contributivo al raggiungimento dei 58 anni (59 se lavoratrici autonome), a fronte di un’anzianità contributiva di 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per dipendenti ex Inpdap, Poste e Ferrovie dello Stato);
  • Quota 100: la misura Quota 100 resta attiva in via sperimentale fino al 2021, ed è destinata ai lavoratori dipendenti ed autonomi, ad eccezione del personale delle Forze Armate e delle Pubbliche Amministrazioni, che siano in possesso -  nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 - di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

In definitiva, l’ultima circolare dell’INPS non presenta grandi modifiche all’impianto già in vigore. I requisiti di età e di anzianità restano perlopiù inalterati, come la possibilità di usufruire di trattamenti di pensione anticipata e dei cosiddetti “scivoli” previsti. 

 

E' possibile procedere alla richiesta di pensione di vecchiaia direttamente dal nostro servizio dedicato richiesta di pensione di vecchiaia

 

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