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Bonus Giovani, Donne e ZES: richieste fino al 30 settembre
di Alessandra Caraffa - 14/08/2026
L’obiettivo esplicito del Decreto Coesione, del 2024, è quello di promuovere l’occupazione stabilizzando i giovani, colmando il divario di genere e spingendo gli investimenti nel Sud Italia, in quella che viene definita Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, o ZES unica.
Tra le misure più importanti, vi è l’esonero contributivo totale, fino a due anni, per i datori di lavoro che assumono giovani under 35, donne svantaggiate e lavoratori residenti nelle regioni ZES (incluse quindi, a partire dal novembre 2025, Marche e Umbria).
Decreto Coesione 2024: tutti gli incentivi per l’occupazione
Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, noto anche come Decreto Coesione, introduce tre importanti incentivi all’occupazione di giovani, donne e lavoratori disoccupati over35 residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica):
- Bonus Giovani: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (o in caso di trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato) giovani fino a 35 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa;
- Bonus Donne: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate;
- Bonus ZES: esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sedi di lavoro che ricadono all’interno della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.
Le agevolazioni si applicano alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Come specificato nel messaggio INPS numero 2451 del 23 luglio 2026, si può presentare domanda fino al 30 settembre 2026.
Bonus Donne e Bonus Giovani sono ovviamente fruibili anche nella ZES unica, laddove vengono riconosciuti in misura maggiorata. Ma vediamo più nel dettaglio le singole misure.
Decreto coesione under 35: tutto sul Bonus Giovani
Il Bonus Giovani prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a patto che, alla data dell’assunzione, il lavoratore:
- non abbia compiuto il 35esimo anno di età;
- non sia mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa.
Sono esclusi dalla misura gli assunti con incarico dirigenziale, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, oltre che gli impiegati nella Pubblica Amministrazione. Sono esclusi anche i contratti di lavoro intermittente o a chiamate, anche se stipulati a tempo indeterminato.
Come specificato dall’INPS nella circolare numero 90 del 12 maggio 2025, la misura dell’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun nuovo lavoratore (che diventano 650 euro nel caso in cui la sede di lavoro ricada nella ZES Unica).
La misura, come anticipato, spetta per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Se l’assunzione avviene all’interno della ZES, però, la misura può essere goduta solo a partire dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Gli incentivi spettano per un periodo massimo di 24 mesi, che può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
INPS Bonus Giovani under 35: altre cause di esclusione
Oltre alle cause di esclusione riportate sopra, è bene sapere che per la fruizione dell’esenzione è subordinata al rispetto di alcuni requisiti da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo, per vedersi riconosciuto l’incentivo:
- non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- non deve procedere, nei 6 mesi successivi, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
L’applicazione della misura, inoltre, deve espressamente comportare un incremento occupazionale netto nei 12 mesi successivi e non può superare il 50% dei costi salariali. L’incentivo, inoltre, non è cumulabile con il Bonus Donna né con gli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disabili (legge n.68/1999) e beneficiari di NASpI (legge n. 92/2012)
Decreto Coesione INPS: Bonus Donne 2026
Il Bonus Donna INPS, come il Bonus Giovani, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
In questo caso, riguarda però le donne lavoratrici svantaggiate, cioè quelle che, alla data dell’assunzione:
- sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno);
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Un’importante precisazione viene dalla circolare INPS numero 91 del 12 maggio 2026, in cui si specifica che rispettano il primo requisito tutte le lavoratrici che nei precedenti 24 mesi non abbiano svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa entro certi limiti di reddito annuo (5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto e 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni di lavoro in qualità di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica).
La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratrice.
Come per il Bonus Giovani, gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro part-time, ma solo se si verifica un incremento occupazionale netto. A differenza della misura destinata agli under35, però, il Bonus Donna non si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
L’agevolazione, che spetta per l’assunzione di donne di qualsiasi età, non può superare il 50% dei costi salariali e può essere riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi.
INPS Decreto Coesione: il Bonus Zone Economiche Speciali ZES
L’ultimo incentivo all’occupazione è quello relativo alle nuove assunzioni che avvengono all’interno della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, o ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, sempre ad esclusione di premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’esonero viene riconosciuto a patto che il datore di lavoro abbia occupato, nel mese precedente, fino a un massimo di 10 dipendenti e che il lavoratore, alla data dell’assunzione:
- abbia compiuto 35 anni di età;
- sia disoccupato da almeno 24 mesi oppure occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (anche se quest’ultimo ha beneficiato dello stesso esonero).
Come sottolineato nella circolare INPS numero 10 del 3 febbraio 2026, si considerano disoccupati coloro che dichiarano immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.
A partire dall’entrata in vigore della legge n. 171/2025, cioè dal 20 novembre 2025, rientrano nella ZES anche le regioni Marche e Umbria: a decorrere da quella data, quindi, il Bonus ZES si applica anche alle assunzioni per sedi di lavoro situate in questi territori.