Bonus Bebè 2020: Novità, Requisiti e Maggiorazioni 

di Alessandra Caraffa

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Bebè

L’assegno di natalità - detto comunemente “Bonus Bebè” - è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Il Bonus Bebè è annuale e viene erogato mensilmente fino al compimento del primo anno di età o, in caso di adozione o affidamento preadottivo, del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. 

ISEE e Bonus Bebé 2020: il quadro normativo

Il bonus bebè è stato istituito dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a favore dei figli nati o adottati nel triennio 2015-2017 e riconosciuto per un periodo di tre anni. 

Successivamente l’assegno di natalità è stato esteso prima in due occasioni - dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019), ma in entrambi i casi con durata annuale. In ultimo, il Bonus Bebè è stato prorogato con la Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’ISEE.

Fino allo scorso anno potevano beneficiare del bonus bebé solamente i nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Tale limite all’accesso è stato invece eliminato con la Legge di bilancio 2020. 

Il Bonus Bebè viene così esteso a tutti i futuri genitori, che dovranno comunque presentare l’ISEE per stabilire l’ammontare della somma che verrà erogata. Restano invece valide le maggiorazioni al Bonus Bebé già previste per ogni figlio successivo al primo.

Nel dettaglio, ciò è quanto è previsto dalla normativa attualmente vigente:

La normativa vigente prevede delle maggiorazioni per ogni figlio successivo al primo.

Come Richiedere il Bonus Bebé 2020

Il Bonus Bebé può essere richiesto dopo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la quale deve comprendere nel nucleo familiare (quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il bonifico. Patronato mette a disposizione un servizio online per procedere alla presentazione della DSU e richidere direttamente online l'ISEE

La DSU ha validità fino al successivo 31 dicembre. Pertanto, anche se la domanda per il bonus bebè va presentata una sola volta, la DSU va rinnovata annualmente, per permettere la verifica dell’ISEE. 

La mancata presentazione della DSU comporta la perdita della mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.
Si può fare richiesta per il Bonus Bebé per via telematica direttamente all’INPS, se si possiede il PIN dispositivo, recandosi presso gli uffici CAF e i Patronati, oppure tramite il servizio di richiesta online messo a disposizione da Patronato.com

Sia se si sceglie il servizio telematico di inoltro della pratica messo a disposizione da patronato.com - per evitare code negli uffici o semplicemente perché non si possiedono le credenziali di accesso ai servizi telematici di INPS – sia se si intendesse invece procedere per vie più tradizionali, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda il modello SR163 INPS, obbligatorio per tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’istituto.

La richiesta per il Bonus Bebè va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata nel nucleo familiare del bambino. Qualora tale termine venga superato, il Bonus Bebè viene corrisposto a partire dalla data in cui la domanda viene presentata, e non dalla data di nascita o di entrata in famiglia del bambino. 

Il bonus bebè viene versato mensilmente dall’INPS al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban intestati al richiedente. 

Il versamento del bonus bebè è effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui viene inoltrata la richiesta. Se la domanda viene presentata nei termini di legge (entro 90 giorni), il primo pagamento è comprensivo anche delle mensilità maturate fino a quel momento. 

Bonus Bebé 2020: le maggiorazioni previste e l’interruzione dell’erogazione

È previsto che per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, venga applicata una maggiorazione del 20% sulla somma erogata con il bonus bebè. Tuttavia, tale maggiorazione è applicabile solamente al verificarsi di alcune condizioni, quali:

Non sono considerabili “primi figli” né “figli successivi al primo” i minorenni in affidamento temporaneo e quelli in affidamento preadottivo, in quanto è considerato requisito indispensabile il rapporto di filiazione.

Ma come funziona il bonus bebé a fronte di un parto gemellare? La norma stabilisce che se il genitore non ha avuto figli - anche adottivi - in precedenza, il bonus si considera per ogni figlio oltre il primo. Se invece il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti i gemelli.

In caso si verifichi un’adozione di minori nello stesso giorno, bisogna distinguere se il genitore richiedente abbia avuto o meno figli, anche adottivi, in passato. 

Se difatti si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta ad ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo. In caso di adozione di gemelli, la maggioranza viene riconosciuta a tutti i gemelli tranne uno, a scelta del richiedente.
Se invece non si tratta di un primo evento, ovvero se il richiedente ha avuto in precedenza altri figli, anche adottivi, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio adottato, anche qualora si tratti di gemelli.

L’interruzione dell’erogazione e le domande successive al decadimento dei requisiti

Esistono dei casi in cui l’erogazione del Bonus Bebé può essere interrotta anche prima dei termini stabiliti dalla normativa; ciò avviene qualora si presenti uno dei seguenti casi:

L’erogazione del Bonus Bebé viene interrotta definitivamente, invece, quando:

Poniamo invece il caso in cui un utente, dopo aver visto decadere il suo diritto al bonus bebé (ad esempio perchè il suo ISEE sia risultato superiore alla legge), torni successivamente in possesso dei requisiti.  

È possibile in questo caso presentare una nuova domanda per il nuovo bebé? La risposta è affermativa, ma seguirà le seguenti condizioni:

Qualora la domanda sia stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore o minorenne incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore. 

Se il figlio nato o adottato è temporaneamente presso un’altra famiglia ai sensi dell’articolo 2 della legge 184/1983, l’assegno è versato all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.

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