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Assegno Mensile accompagnamento inabilità l.222/84

Che cos'è

L’assegno mensile di accompagnamento per inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale.

A chi spetta

Hanno diritto all’assegno mensile gli invalidi parziali, cioè con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Inoltre visto che trattasi di prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’assegno è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno mensile per inabilità (l.222/84)

Per ottenere l’assegno mensile sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • stato di bisogno economico;
  • età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016);
  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento, in ogni caso, è irrevocabile per l’Inps (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione).

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Quanto spetta

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

L’assegno spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2016 pari a 4.800,38 euro).

Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, fermo restando la facoltà per il soggetto di iscriversi comunque.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. Per l’anno 2016 l’importo mensile è pari a 279,47 euro.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura dell’ assegno, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 7 mesi, in sostituzione dell’assegno mensile, viene corrisposto l’assegno sociale.

La domanda

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • direttamente da sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari;
  • tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

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